Nick: Tanzarella Oggetto: re:Mi facevano domande Data: 13/11/2006 11.8.35 Visite: 31
è stato detto: Io sapevo che tra un maggiorenne ed una minorenne non dovevano esserci più di 4 anni di differenza!
LEGGE 15 febbraio 1996 n. 66 NORME CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE
Art. 4.
- Dopo l'articolo 609-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, é inserito il seguente:
"Art. 609-ter (circostanze aggravanti). - La pena é della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609bis sono commessi:
- nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
La pena é della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto é commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci".
Art. 5.
- Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, é inserito il seguente:
"Art. 609-quater (atti sessuali con minorenne). - Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
- non ha compiuto gli anni quattordici;
- non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore é affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
Non é punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non é superiore a tre anni.
Nei casi di minore gravità la pena é diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci".
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/l66_96.html Chi era MARIA POCHIOLA?
|