Nick: The`Devil Oggetto: la legge prevede: Data: 16/9/2007 12.59.4 Visite: 40
Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. ----------------------------------- il secondo comma prevede tuttavia la natura extraordinaria della cosa, in caso di situazioni eccezionali e di urgenza, secondo le modalità previste dalla legge, tutelate al comma III ----------------------------------- non voglio tornà all'argomento, ma "polziotto primo nemico" rulez... io so contento quando la polizia fa il proprio lavoro, bene, perquisitemi, assicuratevi che io non sia colui che cercate, che io non abbia droga, armi o puttane nascoste nel cofano, e pò lasciatemene andare.... It`s Better To Reign In Hell Than Serve In Heav`n |