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Tuttavia, la individuazione degli effetti recati dalla emersione di capitali esteri è stata oggetto di importanti modifiche nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato che prevedono un ampliamento dei reati penali esclusi dalla punibilità.
In particolare, l’emendamento approvato rinvia all’articolo 8, comma 6, lettera c), della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003), recante la disciplina in materia di “integrazione degli imponibili per gli anni pregressi della sanatoria fiscale”. In virtù di tale rinvio, oltre ai reati di infedele e omessa dichiarazione disciplinati dagli articoli 4 e 5 del richiamato decreto legislativo n. 74 del 2000, l’emersione comporta effetti estintivi anche relativamente
Art. 482. c.p.
Falsità materiale commessa dal privato
Art. 483. c.p.
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Art. 484. c.p.
Falsità in registri e notificazioni.
Art. 485. c.p.
Falsità in scrittura privata.
Art. 489. c.p.
Uso di atto falso.
Art. 490. c.p.
Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
anche se commessi con documenti informatici art. 491 bis c.p. e copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti art. 492 c.p.
nonché per i seguenti reati:
- dichiarazione fraudolenta, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Gli effetti penali consistono nella reclusione da 1,5 a 6 anni ovvero, se gli elementi passivi fittizi sono di ammontare inferiore a 154.937 euro, nella reclusione per un periodo da sei mesi a due anni (articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, mediante l’utilizzo di artifici contabili diversi da quelli previsti nell’articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000 quali, ad esempio, la falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie. Qualora l’ammontare dell’imposta evasa è superiore a 77.469 euro ovvero l’imponibile sottratto è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 1.549.371 euro il contribuente è punito con una reclusione da 1,5 a 6 anni (articolo 3 del D.Lgs. n. 74/2000);
- occultazione o distruzione di documenti finalizzata all’evasione delle imposte sui redditi o dell’IVA. Si applica la reclusione da sei mesi a cinque anni (articolo 10 del D.Lgs. n. 74/2000);
- false comunicazioni sociali (cosiddetto “falso in bilancio”) disciplinato dagli articoli 2621 e 2622 del Codice civile. Le false comunicazioni sociali consistono in una rappresentazione non veritiera e corretta dei fatti aziendali accaduti e che dovrebbero essere espressi nel bilancio e nella nota integrativa allegata al bilancio d’esercizio. Gli effetti penali consistono in:
a) arresto fino a due anni per il falso in bilancio, salvo quanto previsto dall’art. 2622 c.c.
b) reclusione da sei mesi a tre anni se le false comunicazioni sociali che recano danno ai soci o ai creditori sociali (art. 2622 c.c.). Per le società quotate, la reclusione prevista va da uno a quattro anni ed è perseguibile d’ufficio.
c) reclusione da due a sei anni, se il falso in bilancio reca grave nocumento ai risparmiatori (art. 2622 c.c.). Per grave si intende il caso in cui abbia colpito lo 0,1 per mille della popolazione, basandosi sull'ultimo censimento ISTAT, ovvero se il valore dei titoli si è ridotto in misura superiore allo 0,1 per mille del PIL.
Ai sensi della lettera c) del comma 6 dell’articolo 8 cui l’emendamento approvato al Senato rinvia, l’esclusione della punibilità opera nel caso in cui tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari
fonte mia integrazione di un testo dell'ufficio studi della camera dei deputati (http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/D09103.htm) con i rimandi al codice penale.
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