Nick: _Roxanne Oggetto: letto da adnkronos Data: 26/3/2004 13.49.0 Visite: 13
ho letto una specie di sunto, poi andro' sul sito del parlamento. allora, riporto e commento... PREMIERATO FORTE - La figura del Primo Ministro sostituisce il presidente del Consiglio. Il Primo Ministro dirige la politica del governo e nomina e revoca direttamente i Ministri. La candidatura a Premier avviene con collegamento alle candidature per la Camera. Il Primo Ministro, nominato dal capo dello Stato, nel rispetto del voto popolare, illustra il suo programma alla Camera entro dieci giorni dalla nomina: e' sua discrezione decidere se chiedere anche un voto di fiducia. Quando la Camera non approva una richiesta di fiducia del Primo Ministro, si deve dimettere e puo' chiedere al Quirinale lo scioglimento della Camera. il fatto che si ricolleghi la candidatura a premier con quella alle camere, penso sia una cosa giusta. se capisco cosa intende, e' giusto che io vada a votare sapendo con maggiore margine di certezza che se voto quel partito, mi ritrovo quel primo ministro. qui leggo: e' sua discrezione decidere se chiedere anche un voto di fiducia. non capisco se parla del voto di fiducia ad inizio mandato, o si riferisce alla fiducia che di tanto in tanto l'esecutivo chiede di confermare. nella prima eventualita' la trovo una cosa sbagliatissima. poi leggo: Quando la Camera non approva una richiesta di fiducia del Primo Ministro, si deve dimettere e puo' chiedere al Quirinale lo scioglimento della Camera. quindi "puo'" chiedere, e sempre e cmq al quirinale. LA NORMA 'ANTIRIBALTONE' - La Camera puo' evitare il suo scioglimento anticipato chiesto dal Premier al Capo dello Stato, approvando con i voti della stessa maggioranza a cui e' legato il premier uscente una mozione di fiducia che indichi il nome di un nuovo Primo Ministro della stessa maggioranza che si impegni a portare a compimento il programma illustrato ad inizio legislatura. e' cosa buona e giusta! la sfiducia costruttiva e' una cosa saggia! :) LA FINE DEL BICAMERALISMO PERFETTO - Camera e Senato avranno funzioni distinte: il rapporto fiduciario con il Premier e la legislazione statale ordinaria a Montecitorio, il rapporto con le Regioni, la legislazione in materie di competenza anche regionale e le nomine di garanzia al 'Senato federale'. Solo in alcuni casi tassativi permane l'approvazione delle leggi sia da parte della Camera che del Senato federale. non credo che questo leda la democrazia, oltretutto posta cosi' la questione, come la leggo, comprendo che la ratio sia quella di cui ti parlavo, e cioe' la difficilmente attuabile approvazione rapida della legislazione. problema da non trascurare! LA RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI - I deputati alla Camera sono ridotti da 630 a 400. A questi si devono aggiungere 12 deputati eletti nella circoscrizione riservata agli italiani all'estero. I senatori elettivi scendono da 315 a 200, ai quali se ne aggiungono 6 eletti nella circoscrizione estero. I senatori a vita vengono ridotti a un massimo di 3. La nuova composizione delle Camere, pero', entrera' in vigore solo alla XV legislatura: in teoria, dal 2011. onestamente? la riduzione dei parlamentari non mi fa che piacere. abbiamo una serie di persone che magnano solo... ma perche' ti senti rappresentato davvero dal nostro parlamento? ma lo sai che sono tutti presente solo quando viene il papa e quando si deve votare per l'aumento del loro stipendio? :( IL SENATO FEDERALE - Viene eletto su base regionale a suffragio universale. La sua elezione e' contestuale a quella dei Consigli regionali e dura in carica cinque anni. In caso di scioglimento anticipato dei Consigli regionali, i nuovi avranno una durata tale da far coincidere le nuove elezioni del Senato con il rinnovo dei Consigli. Sono eleggibili a senatori coloro che ricoprono o hanno ricoperto cariche elettive regionali o sono stati eletti parlamentari in quella Regione. Per la validita' delle deliberazioni del Senato e' richiesta la partecipazione di senatori eletti in almeno un terzo delle Regioni. Il Senato puo' chiedere di votare sulle leggi approvate dalla Camera. giustamente, insieme ad una maggiore autonomia che viene data alle regioni, si da' anche una maggiore voce in capitolo alle regioni attraverso rappresentati che ben conosco la situazione locale. CAMERA POLITICA E STATUTO OPPOSIZIONE - La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale diretto da tutti i cittadini italiani. Dovra' dotarsi di uno 'Statuto dell'opposizione'. Sara' titolare del potere legislativo statale ordinario e del rapporto fiduciario con il governo del Primo Ministro. I ddl di conversione dei decreti legge avranno tempi di approvazione dimezzati. vedro' cos'e' lo statuto dell'opposizione. senza dubbio i tempi dimezzati per la conversione de dl e' una cosa buona, e anche qui entra in ballo la ratio di cui sopra. DEVOLUTION - Le Regioni si vedono riconosciute dalla Costituzione in via esclusiva le competenze relative alla assistenza e organizzazione sanitaria, all'organizzazione scolastica, alla gestione degli istituti scolastici e di formazione, ai programmi scolastici di interesse regionale, alla polizia locale. io non ci trovo niente di male per 50 anni non e' stato cosi', e cmq le regioni del sud sono state penalizzate e si sono sviluppate piu' lentamente... stai a vedere che cambiando le cose ci prendiamo la nostra bella rivincita? CORTE COSTITUZIONALE - I 15 giudici costituzionali saranno nominati 4 dal Capo dello Stato, 4 dalle Supreme Magistrature ordinaria e amministrativa e 7 dal nuovo Senato Federale. Gli ex giudici costituzionali non possono ricoprire incarichi pubblici e di governo per i 5 anni successivi all'uscita dalla Consulta. non dice in cosa cambieranno le funzioni, sempre ammesso che cambieranno. cosi' anche la corte ha una maggiore rappresentativita' anche a livello locale, visti i giudici che sono eletti dai senatori "federali". scusa se e' scritto in modo disordinato, ma mi scoccio di rileggere.
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