Ingiuria, diffamazione, calunnia
Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516,46.
Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della parsona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.
Dall'ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi il reato di calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale procedimento si avvii.
Minaccia, violenza privata
Chiunque minaccia ad altri un danno ingiusto è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 51,65 (art. 612 c.p.). La pena è della reclusione fino ad un anno e si procede d'ufficio, se la minaccia è grave o è commessa con armi, da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico , o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, o da più di cinque persone riunite, mediante l'uso di armi, o da più di dieci persone anche senza l'uso di armi.
Commette invece il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa. La pena prevista è della reclusione fino a quattro anni.
Chiunque minaccia ad altri un danno ingiusto è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 51,65 (art. 612 c.p.). La pena è della reclusione fino ad un anno e si procede d'ufficio, se la minaccia è grave o è commessa con armi, da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico , o valendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, o da più di cinque persone riunite, mediante l'uso di armi, o da più di dieci persone anche senza l'uso di armi.
Commette invece il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa. La pena prevista è della reclusione fino a quattro anni.
In caso invece taluno procuri una lesione personale, dalla quale derivi un pregiudizio all'integrità fisica o mentale della persona offesa, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (art. 582 c.p.).
Se il pregiudizio ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna circostanza aggravante, il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La lesione personale
è considerata grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è considerata gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
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