Nick: Zanardi Oggetto: Questa è una parte del.. Data: 12/7/2007 13.39.59 Visite: 129
...Ricorso. Piglia quello che ti serve. 1) Circa la mancata indicazione dell’omologazione dell’autovelox, dell’ omessa indicazione della percentuale di tolleranza e della presunta mancata taratura dell’apparecchio (art. 192 Reg. Es. C.d.S. - UNI 30012 - L.273/91) Nel verbale è dato leggere che la contravvenzione è stata accertata a mezzo apparecchio Autovelox 104 C2 AX1380, del quale non è stata tuttavia indicata né l’omologazione, né la percentuale di tolleranza, né la velocità indicata dallo strumento prima della tolleranza. Infatti, nel verbale, gli agenti si limitano a dichiarare, in maniera sommaria e generica, con riferimento all’apparecchio "…avevano preventivamente verificato la perfetta funzionalità ed al successivo sviluppo della pellicola fotografica…". Ai fini della validità della contestazione occorre altresì che, nell’Autovelox in questione, oltre alla preventiva verifica della perfetta funzionalità (che nulla ha a che vedere con la taratura dell’apparecchio) ed ai controlli di conformità previsti dall’art. 192, comma 8, D.P.R. 495/92, siano state effettuate le tarature periodiche prescritte dalla norma internazionale UNI 30012 da parte di un centro S.I.T. autorizzato (centri previsti dall’art. 4, L. 273/91). La contestazione della velocità accertata con uno strumento per il controllo della velocità di cui non si assume l’omologazione ed in particolare la corrispondenza ai requisiti imposti dalla norma UNI 30012 (operazioni periodiche di taratura) non è probante e rende l’atto di accertamento annullabile (sent. Trib. di Lodi 363/00; sent. G.d.P. di Taranto del 27.10.04). Ne consegue che l’irregolarità della strumentazione adoperata per il rilevamento della velocità nel caso in esame comporta che essa sia ab initio inefficace ed inidonea all’accertamento, esimendo il contravventore dalla responsabilità della violazione. Ai fini della decisione del giudizio de quo, è utile far rilevare, all’Ill.mo Giudice di Pace adito, che, nella causa civile n. 531/97, il Tribunale di Lodi con sentenza 363/00 del 22.05.2000 allegata al presente ricorso, in seguito a perizia tecnica eseguita sull’autovelox mod. 104 C2 eseguita dal Dott. Paolo Soardo direttore dell'Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris di Torino, ente supremo Nazionale in materia di Metrologia istituito con legge 273/91, ha stabilito che: uno strumento di misura per essere attendibile deve essere tarato con riferimento a campioni Nazionali, inizialmente e periodicamente; nessuna tolleranza forfettaria può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rilevare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste; non può esistere nessun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni Nazionali. Nel caso che ci occupa non potrà essere fatto rilevare, al ricorrente, la circostanza che comunque nel verbale v’è la dicitura (sommaria e generica, si ripete) "…avevano preventivamente verificato la perfetta funzionalità ed al successivo sviluppo della pellicola fotografica…", poiché, come stabilito dalla CTU della sentenza di Lodi, nessuna operazione di autocontrollo può sostituire la taratura. Ragionando per assurdo, si dovrebbe lanciare un'auto a velocità nota (e come si fa ad assicurare che sia nota?) e verificare che l’autovelox misuri correttamente. Pertanto il ricorrente, visto quanto sopra al fine di verificare la corretta e periodica taratura dell’Autovelox 104 C2 utilizzato, richiede che l’ente accertatore esibisca valido Certificato di Taratura rilasciato da un Centro di Taratura SIT accreditato, così come stabilito dalle normative Nazionali ed Internazionali in materia di Strumenti di Misura ed in particolare dalla legge 273/91 e ribadito nella sentenza 363/00 del Tribunale di Lodi. Il ricorrente, altresì, ribadisce che essendo stato omesso, sul Verbale di Contestazione il numero di matricola dell’Autovelox utilizzato, qualsiasi eventuale Certificato di Taratura prodotto dall’ente accertatore non debba essere ritenuto valido in quanto non riconducibile univocamente e con assoluta certezza allo strumento Autovelox utilizzato per il rilievo contestato. 2) Mancanza di informazione agli automobilisti che il tratto di strada era soggetto a controllo elettronico della velocità senza obbligo di contestazione immediata (art. 4/1 L. 168/02) Nell’atto di accertamento è dato leggere che la violazione non è stata immediatamente contestata in quanto l’accertamento è stato effettuato su strada senza obbligo di contestazione ricorrendo il caso di strada inclusa nel decreto del Prefetto di Benevento n. 57 del 03.02.2003. Nel tratto di strada in questione, tuttavia, non è stato apposto, dall’Ente proprietario, alcuna segnaletica né era presente altro tipo di informazione indicante il controllo elettronico della velocità "senza contestazione immediata", ossia, in associazione al cartello "attenzione controllo elettronico della velocità" manca il cartello avvisante la non obbligatorietà della contestazione immediata con il riferimento del Decreto Prefettizio. Tale cartello dovrebbe mettere a conoscenza gli automobilisti che nel tratto di strada che si sta percorrendo è in vigore un decreto prefettizio che non obbliga il fermo dei veicoli. In proposito, l’art. 4 della legge 01.08.2002 n. 168 al comma 1 recita: "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale … possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo sul traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti … I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’art. 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2." Ne consegue che l’accertamento della violazione di cui all’art. 142 C.d.S., avvenuto senza il fermo del veicolo su di un tratto di strada nel quale non sia stata data l’informazione agli automobilisti circa il controllo elettronico della velocità senza contestazione immediata, deve ritenersi illegittimo. Se così non fosse, infatti, il diritto alla difesa degli automobilisti, che transitano su tale tipo di strade, risulterebbe fortemente discriminato rispetto a quello di coloro che transitano su strade soggette alla contestazione immediata dell’infrazione.
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