Nick: \\\Ulisse Oggetto: e Luce fu Data: 5/6/2003 16.49.17 Visite: 13
Accendiamola. Avrei bisogno di sapere dove sta l'interruttore. Proverò a cercarlo tastoni. Anjelica cara, ma quale polemica? Se nn ti è chiaro, perchè uno se la dovrebbe prendere? Eh allora. che dice l'articolo 18 della legge 300 ? Leggi qua: http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm In parole povere, Lo statuto dei lavoratori prevede che il giudice, con la sentenza con cui annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, può ordinare al datore di lavoro, che occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Cosa si intende per licenziamento ingiustificato? Il licenziamento è ingiustificato quando è "privo di giusta causa o giustificato motivo." Il licenziamento "privo di giusta causa o giustificato motivo" (cioè ingiustificato) viene oggi sanzionato diversamente dall’art.18 della Legge 300/70 – Statuto dei lavoratori e dalla Legge 108/90, a seconda delle dimensioni occupazionali del datore di lavoro. A – Campo di applicazione dell’art.18 della Legge 300/70 – Statuto dei lavoratori - Datori di lavoro con più di 15 dipendenti nell'unità produttiva (o più di 5 dipendenti se impresa agricola) - Datori di lavoro con più di 15 dipendenti nel territorio comunale (o più di 5 se impresa agricola) a prescindere dal numero dei dipendenti nelle singole unità produttive - Datori di lavoro con più di 60 dipendenti in ambito nazionale a prescindere al numero dei dipendenti nelle singole unità produttive In questi casi oggi è previsto che se il Giudice del Lavoro riconosce l'illegittimità del licenziamento, con sentenza ordina all'imprenditore: - di reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro - di risarcirlo corrispondendogli tutte le retribuzioni dal giorno del licenziamento sino al giorno della effettiva reintegrazione al lavoro, compreso il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (in ogni caso il risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione). Inoltre, fermo restando il diritto al risarcimento del danno sopra indicato (tutte le retribuzioni dovute dal momento del licenziamento al reintegro al lavoro, e comunque un minimo di 5 mensilità), il lavoratore ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, una indennità pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto. (quindi compresa la 13ma, 14ma, TFR). B – Campo di applicazione della Legge 108/90 - Aziende che abbiano più di 15 dipendenti e meno di 60, se nelle singole unità produttive o nell’ambito comunale non raggiungano i 16 addetti oppure i 6, se impresa agricola. In questi casi oggi è il datore di lavoro che può scegliere fra la riassunzione del lavoratore o la corresponsione di un risarcimento del danno. Per i datori di lavoro con meno di 16 dipendenti il risarcimento economico può variare da 2,5 a 6 mensilità di retribuzione globale di fatto. Per i datori di lavoro che abbiano più di 15 dipendenti la misura del risarcimento è rapportata all'anzianità del lavoratore in azienda ed è la seguente: Fino a 10 anni da 2.5 a 6 mensilità di retribuzione Da 10 a 20 anni da 2,5 a 10 mensilità di retribuzione Oltre 20 anni da 2,5 a 14 mensilità di retribuzione -------------------------------------------------------------------------------- DDL 848 bis (Disegno di legge che il Governo vuole varare a breve. L'848 bis contiene modifiche all'attuale articolo 18 e all'arbitrato) Quali gli eventuali effetti Il DDL 848 bis prevede una deroga all’applicazione dell’art.18 per le aziende che rientrerebbero nel campo di applicazione di cui al punto A ma provengono da una situazione precedente di minore soglia occupazionale o di sommerso e per tutte le aziende di nuova costituzione, indipendentemente dalle dimensioni occupazionali. In questi casi, qualora il DDL 848 bis venisse approvato, si applicherebbero le norme previste al punto B. Il referendum: cosa si propone Estendere anche ai lavoratori occupati nelle piccole unità produttive la tutela di stabilità cosiddetta “reale” del posto di lavoro prevista dall’art.18 della Legge 300/70 – Statuto dei lavoratori, secondo cui il giudice, nel caso che ritenga il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, lo annulla ed ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore al suo posto, oltre a condannarlo al pagamento di tutte le retribuzioni perdute, salva comunque la facoltà del lavoratore di rinunziare alla reintegra a fronte del pagamento di ulteriori quindici mensilità di retribuzione. Chest è. Se ancora nn ti è chiaro, getto la spugna, nel senso che nn so piu' cosa scrivere per porgertelo. Purtroppo il riferimento alla legislazione è obbligatorio. Kisses ///U. |