Nick: Haran Oggetto: re:appunto Data: 3/10/2007 12.38.55 Visite: 20
Art. 62 - - TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLE GARE: 2) Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio. 2 bis) E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale. La norma non parla di squalifica, tiene solo a precisare la responsabilità da parte delle società. Però resta il fatto che se viene colpito un federale scatterà SEMPRE la squaliica.
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