Nick: Buendia Oggetto: re:POLEMICA INUTILE Data: 4/2/2008 18.22.24 Visite: 40
Quando sussiste la possibilita’ di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza puo’ essere praticata SOLO nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto. cioè solo se la madre era in pericolo di vita. cmq no, il documento propto si riferisce ai casi previsti alla lettera b del comma 6. per esempio, feto con anomalia genetica tipo sindrome di down per cui è lecito l'aborto anche oltre i 90 giorni. è in questo che è stravolta la legge. |