Nick: JennaKer Oggetto: re:La sentenza. Data: 1/10/2004 21.46.26 Visite: 10
"Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4 bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza". La disposizione restrittiva era valida per tre anni. Ma con la l. 16/2/95 n. 36 è stata prorogata di anno in anno fino a quest'ultima proroga quadriennale. Il 41 bis divide quindi i detenuti in due categorie: a) "speciali"; b) "comuni". Ai primi sono limitati le ore d'aria, i contatti tra i detenuti, i colloqui coi familiari, ecc.; e rifiutati i permessi e le misure alternative (affidamento, semi-libertà, detenzione domiciliare) concessi ai comuni. Il tutto in conformità all'ideologia d vendetta-premio che ispira la legge carceraria.
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