è stato detto:
mi trovi la norma del codice civile che lo dice?
E' una norma.
Le norme sull’esposizione del crocifisso risalgono in gran parte agli anni ‘20 del secolo scorso e concernono la presenza del crocifisso stesso nelle aule scolastiche (due circolari della Pubblica Istruzione, la prima del 22 novembre 1922, 1a seconda del 26 maggio 1926), negli uffici pubblici in genere (un’ordinanza ministeriale dell'11 novembre 1923, n. 250) e nelle aule giudiziarie, con una Circolare del Ministro Rocco, Ministero di Grazia e Giustizia, Div. III del 29 maggio 1926, n. 2134/1867, recante "Collocazione del Crocefisso nelle aule di udienza", di cui riportiamo di seguito il testo per esteso:
"Prescrivo che nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all'effige di Sua Maestà il Re sia restituito il Crocefisso, secondo la nostra antica tradizione. Il simbolo venerato sia solenne ammonimento di verità e di giustizia. I Capi degli uffici giudiziari vorranno prendere accordi con le Amministrazioni comunali affinché quanto ho disposto sia eseguito con sollecitudine e con decoro di arte, quale si conviene all'altissima funzione della giustizia".
In materia scolastica si ricordano, inoltre, le norme regolamentari contenute nell’art. 118 del Regio decreto n. 965 del 1924 e del Regio Decreto n. 1297 del 1928, le cui disposizioni, sebbene non siano mai state espressamente abrogate, non trovano più applicazione a seguito dell'entrata in vigore del d.lg. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo unico della scuola di ogni ordine e grado (link al sito www.qualitascuola.it). Entrambi i provvedimenti si rifanno all’art. 140 del Regio Decreto n. 4336 del 1860, contenente il regolamento per l’istruzione elementare di attuazione della legge n. 3725 del 1859 (c.d. legge Casati), che prescriveva il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche.
Per quanto concerne il Regio Decreto del 1924, riguardante le norme sull’ istruzione secondaria, art. 118 citato dichiara, tra l’altro, che «ogni aula ha l’immagine del crocifisso».
Contenuto simile al precedente si rinviene nel predetto Regio Decreto del 1928 relativo al «Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare».
In tempi più recenti, con la circolare n. 367 del 1967, il Ministero dell’Istruzione ha inserito nell’elenco dell’arredamento delle scuole dell’obbligo anche i crocifissi.
Di un certo interesse, si ricorda anche la nota del 5 ottobre 1984, n. 5160/M/1 (in risposta alla nota del Ministero della Giustizia del 29/5/1984, protocollo 612/1/4) con la quale il Ministero dell‘interno - per giustificare il mantenimento del crocifisso nelle aule giudiziarie - ha dichiarato, tra l’altro «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» e che «il crocifisso è il simbolo di questa nostra civiltà» e «il segno della nostra cultura umanistica e della nostra coscienza etica».
Norma che l'utima sentenza della Cassazione ha confermato contro chi (vedi giudice di prima) voleva abolire.
Chi era MARIA POCHIOLA?