Nick: D00PAR Oggetto: CODICE DELLE STRADA Data: 26/10/2008 19.50.10 Visite: 92
Art. 157, comma 1: "b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;" .:°D00PAR°:. http://www.alessioproietti.com http://www.flickr.com/photos/doopar |